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D.Lvo 30/07/1999 n. 300CAPO IX MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Art. 41 - Istituzione del ministero e attribuzioni 1. E' istituito il ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonchè del dipartimento per le aree urbane istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59. Art. 42 - Aree funzionali 1. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche; integrazione modale fra i sistemi di trasporto b) edilizia residenziale; aree urbane c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri. 2. Il ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonchè funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79. Art. 43 - Ordinamento 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo. 2. Il ministero si avvale degli uffici territoriali del governo, dell'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture e delle capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'articolo 11. Art. 44 - Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture 1. E' istituita l'agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'agenzia svolge le funzioni spettanti allo Stato in relazione a) alla definizione degli standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza dei trasporti terrestri b) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 c) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti d) alla vigilanza e al controllo tecnico in materia di revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche se svolte tramite officine autorizzate ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nonchè in materia di visite e prove di veicoli in circolazione per trasporti nazionali e internazionali, anche con riferimento ai veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose e deperibili e) alla certificazione attribuita all'organismo notificato di cui all'articolo 20 della direttiva 96/48 CE del Consiglio del 23 luglio 1996, ed in generale alla certificazione in applicazione delle norme di base nell'ambito dei sistemi, sottosistemi, prodotti e processi relativi ai sistemi di trasporto f) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche in materia di sicurezza stradale e norme tecniche relative alle strade e loro pertinenze ed alla segnaletica stradale, ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 g) ai collegamenti informatici e alle banche dati nazionali gestiti presso il centro elaborazione dati della motorizzazione civile. 3. Spetta altresì all'agenzia il coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto. 4. All'agenzia sono assegnate le competenze progettuali e gestionali in materia di infrastrutture di competenza statale, ivi comprese quelle esercitate dai provveditorati alle opere pubbliche e dagli uffici opere marittime. 5. Sono soppresse le strutture del ministero dei trasporti e della navigazione e del ministero dei lavori pubblici che svolgono le funzioni ed i compiti demandati all'agenzia, ai sensi dei precedenti commi. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'agenzia. 6. L'agenzia può articolarsi in strutture territoriali di livello regionale. CAPO X IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI Art. 45 - Istituzione del ministero e attribuzioni 1. E' istituito il ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 2. Nell'ambito e con finalità di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana, alla salute ed al lavoro, sono attribuite al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di tutela della salute umana, coordinamento del sistema sanitario nazionale, sanità veterinaria, tutela della salute nei luoghi di lavoro, igiene e sicure degli alimenti, di politiche del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, nonchè le funzioni del dipartimento per gli affari sociali, operante presso la presidenza del consiglio dei ministri ivi comprese quelle in materia immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1 lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997 n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. Il ministero esercita la vigilanza sull'agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 115, sull'agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo sul riordino della presidenza dei consiglio dei ministri. Il ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'agenzia per la formazione e l'istruzione professionale. 4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: • dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; • dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonchè in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; • dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; • dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; • dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL). Art. 46 - Aree funzionali 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali a) ordinamento sanitario: • indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffusive; • prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffusive e le zoonosi; • programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; • ricerca scientifica in materia sanitaria • b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: • tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; • adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienicosanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servi sanitari; • professioni sanitarie; • concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; • polizia veterinaria; • tutela della salute nei luoghi di lavoro c) politiche sociali, previdenziali: • principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; • standard organizzativi delle strutture interessate; • standard dei servizi sociali essenziali; • criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; • assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; • requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; • controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: • indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; • gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; • politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; • indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; • vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; • conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; • conduzione del sistema informativo del lavoro; • condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; • profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; • ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; • assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero. Art. 47 - Ordinamento |
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